Non esistono oggi enti in grado di certificare la bontà di un modello 231. Tuttavia, esistono varie normative che sono, di fatto, riconosciute come valide ai fini del D.Lgs. 231/01, come la ISO 45001:2018 (salute e sicurezza sul lavoro), la SA 8000, la ISO 14001, la ISO 37001 ( gestione per la prevenzione della corruzione) etc.
Ovviamente l’acquisizione di tali certificazioni non significa l’automatica esenzione dagli effetti della legge ma di certo permette di prevenire realmente molti dei reati e anche di dimostrare oggettivamente l’impegno dell’azienda in tale prevenzione.
Oltre a specificare ulteriori caratteristiche che deve avere il Modello ed a introdurre obblighi di informazione all´Organismo di Vigilanza circa adeguatezza ed efficacia dello stesso Modello, una particolare novità già oggetto di commenti più o meno convinti (forse meno) riguarda la “Certificazione con valenza esimente” (o, al limite, valevole ai fini della non applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare) del Modello con modalità che saranno stabilite dal Ministro della Giustizia.
Il disegno di legge, infatti, prevede l´inserimento nel D.Lgs. 231/01 di un nuovo articolo, l´art. “7-bis, certificazione del modello preventivo”, che recita:
«in caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4 (“con regolamento emanato … , il Ministro della giustizia definisce i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l´efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo,…”), è esclusa la responsabilità dell´ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede».
La certificazione del Modello non è l´unica condizione che si deve verificare affinché possa essere esclusa la responsabilità dell´ente.
Dovranno, infatti, essere dimostrate le seguenti due ulteriori condizioni:
- Che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato
- Non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato
Inoltre, sarà possibile chiedere la “certificazione parziale” di alcune procedure, in attesa che si completi l´opera di redazione ed attuazione del Modello “in toto”.
Ovviamente, l´Ente Certificatore si farà carico di pesanti responsabilità, infatti:
- La falsa attestazione di idoneità del modello da parte del certificatore è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni
- La falsa attestazione sui presupposti di idoneità del modello anche a titolo di colpa grave, è punita con la sospensione fino a 2 anni o con l’interdizione dell’attività di certificazione