La parte speciale di un sistema organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01 deve contenere sezioni specifiche riguardanti:
- Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe
- Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe
- Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale
→ Scarica un esempio completo della Parte Speciale di un Modello 231
La parte speciale del Kit Documentale Procedure 231 si divide in sezioni che rispecchiano le tipologie di reato previste in merito alla responsabilità amministrative degli enti.
In particolare la sezione dedicata alla parte speciale 231 esamina i singoli reati del codice penale e civile ed abbraccia tutti quelli contemplati dall’elenco aggiornato dei reati presupposto.
Il principio cui l’azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.
I principi ispiratori di tale sistema sono:
- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l’assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell’adeguatezza del sistema delle deleghe
A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell’organigramma della società.
Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:
- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell’azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l’esterno, deve essere dotato di idonea procura
- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell’azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto
L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.
Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all’atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.
Il sistema dei poteri e delle deleghe
Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.
I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.
Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l’attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all’Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.,).
I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.
Nell’azienda le procure si dividono in:
Operative, per atti di gestione ordinaria di rappresentanza di responsabilità
Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultra annuale o che superino uno specifico importo, è prevista l’autorizzazione dell’Amministratore Delegato fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.
Finalità della parte speciale
La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.
Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:
- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica
In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuti dei seguenti documenti:
- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Struttura della parte speciale
La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto dell’azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente “destinatari del Modello 231” ed all’individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analisys.
Specifiche circa i delitti tentati
Sezione A : Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto
Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi “etici” così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissioni di reati
A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell’operatività aziendale
Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello
In via generale, a tutto il personale dell’azienda:
È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
È fatto divieto di:
- Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto
- Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l’applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale
I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell’esercizio dell’ufficio o dell’incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner
Sezione B : Reati societari
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari dell’azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner, come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi rescritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all’art. 25-ter del Decreto che contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall’esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza – e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo – gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose descritte nella sezione
Sezione C : Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche
I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose
Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l’omissione dell’adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell’integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui deve svolgersi.
Sezione D : Reati informatici e di trattamento illecito di dati
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale e che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa disciplinati dal Codice penale agli Artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 623-quater, 629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 639-ter, 640-ter e 640-quinquies
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella sezione
Sezione E : Reati Ambientali
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell’azienda , nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La presente sezione è stata oggetto di modifica da parte dell’Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 Settembre 2020 che ha interessato l’Art.258 del D.Lgs.n.152/06 in merito alla “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, intendendo punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:
- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all’articolo 189, comma 3
- I soggetti identificati nell’articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell’articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto
- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti identificati nell’articolo 220 comma 2
- Il comandante del poligono militare delle Forze armate per inosservanza degli Artt. 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
Con l’Art.1 del decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006″ il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell’Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell’undici febbraio 2019, n.12.
Il comma 1 dell’articolo 6-bis del D.L.105 del 10 agosto 2023 modifica il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Pertanto, a seguito dell’intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La disposizione in commento mantiene inalterata la fattispecie prevista dal vigente Art. 255.
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella sezione
Sezione F : Reati di criminalità organizzata
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi di reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella sezione
Sezione G : Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi descritti nella sezione in merito ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Sezione H : Delitti contro l’industria ed il commercio
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti che si realizzano nell’adoperare violenza sulle cose ovvero mettere in atto mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella sezione
Sezione I : Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
Sezione L : Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale
La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi degli illeciti in essa disciplinati dal Codice penale agli Artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 601-bis, 602, 603-bis, 609-undecies e 613-bis. 613-ter
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
Sezione M : Reati finanziari o abusi di mercato
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner per illeciti amministrativi che si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi descritti nella sezione
Sezione N : Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo
In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati contro l’impiego di Cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare
Verranno quindi indicati:
- Le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello
Sezione O : Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.Autoriciclaggio
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell’azienda , nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa disciplinati dal Codice penale agli Artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 modificati dal D.Lgs.n.195 dell’8 novembre 2021
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati descritti nella sezione
Sezione P : Reati in violazione del diritto d’autore
L’art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio della medesima
Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall’art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni indicate
Sezione Q : Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25 quater n. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.
Il Legislatore, infatti, ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lg. n. 231/2001, con l’approvazione della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, che, dopo aver inserito (all’art. 6) gli artt. 583-bis e 583-ter del codice penale, ha introdotto (all’art. 8) l’art. 25 quater n. 1 nel D. Lgs. 231/2001.
L’obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino condotte conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifiche
Sezione R : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
La presente parte speciale tende ad individuare le condotte criminose di cui all’art. 25-decies del D. Lgs n. 231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.Nell’ambito delle attività sono individuate presso l’azienda le seguenti fattispecie a rischio: gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società
gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società. In particolare:
• Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente
• L’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi
Sezione S : Reati transnazionali
L’articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di “reato transnazionale”
Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali, riguardano in via generale le attività infragruppo internazionali, inteso come attività svolte ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito e gestione di flussi finanziari internazionali
Inoltre il rischio esiste ogni qual volta si istaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. “a rischio” cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette “liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale”
Obiettivo della presente Parte Speciale è che gli organi e le funzioni coinvolte si adoperino ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dall’alta direzione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di un reato transnazionale
Sezione T : Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti dall’art. 12 L n.9/2013 in tema di responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva
Detto articolo prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano nel loro interesse o a loro vantaggio-
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne
2. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell’ingegno e segni distintivi e dell’OdV, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate
Sezione U : Reati di razzismo e xenofobia
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:
• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
• Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale
La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001 nel tenere un atteggiamento di intolleranza sociale (razzismo) o un’esasperazione dell’etnocentrismo (xenofobia), e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
Sezione V : Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
L’Art.5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) ha inserito nel D.Lgs 231/01 l’articolo 25-quaterdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per i delitti su citati.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall’azienda sono le seguenti:
- Gestione di attività sportive
- Gestione di attività collegate al mondo dei giochi e delle scommesse
- Attività di selezione del personale
Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti
La presente parte speciale ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati e fornisce:
- Le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica all’organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso.
Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all’Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
Le condotte criminose considerate sono “in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e “in relazione alla commissione dei delitti se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” :
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 D.Lgs.n.74/2000
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3 D.Lgs.n.74/2000
• Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000
• Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 8 D.Lgs.n.74/2000
• Occultamento o distruzione di documenti contabili – Art. 10 D.Lgs.n.74/2000
• Indebita compensazione – Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più a rischio “diretto” coprono l’intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA
Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)
La presente parte speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all’Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e specificatamente ai reati sui diritti di confine (contemplati nell’Art.34 del “Testo unico doganale” decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
• Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
• Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
L’Art.25-sexiesdecies delitto di contrabbando è stato inserito nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai diritti di confine
Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine e l’articolo Art.34” Diritti doganali e diritti di confine del “Testo unico doganale” Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita che si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:
• I dazi di importazione e quelli di esportazione
• I prelievi e altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
• Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato
In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l’Art. 36 “Presupposto dell’obbligazione doganale” del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973: “Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso”.
Si riportano le condotte criminose considerate nel TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE (TULD) con i relativi articoli inseriti nell’Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01:
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 )
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 )
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 )
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 )
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 )
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 )
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 )
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 )
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 )
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis )
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 )
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)
Sezione Y: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all’Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
L’Art.25- octies.1 è stato inserito nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.184 dell’8 novembre 2021 e modificato nella rubrica e nel testo da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 con l’inserimento del reato di trasferimento fraudolento di valori
Incorre nei reati contemplati dall’Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico
- Chi con condotte fraudolenti trasferisce ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l’applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
così pure chi utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato
Con il D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024 incorre nei reati contemplati dall’Art. 25-octes.1 anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni
Le aree a rischio “diretto” coprono l’intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle di enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l’estero o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere.
Sezione J: Delitti contro il patrimonio cuturale
La presente parte speciale si riferisce ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all’Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti contro il patrimonio culturale.
I reati contemplati nell’Art.25- septiesdecies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono:
- Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali– (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali– (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali– (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali– (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d’arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.)
contenuti nel titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.
Sezione K: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali di cui all’Art.25-duodevicies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’Art.25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
I reati contemplati nell’Art.25- duodevicies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono:
- Riciclaggio di beni culturali- (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (Art. 518-terdecies c.p.)
entrambi contenuti nel titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.