Il D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa per società, enti ed organizzazioni, con o senza personalità giuridica.
Per la prima volta nell’ordinamento italiano è prevista la responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti, dipendenti o comunque da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, da una sua unità organizzativa autonoma, da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo e da persone soggette a direzione e vigilanza nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
Con il termine Responsabilità Amministrativa degli Enti si intende trasferire alle società (appunto gli enti) la responsabilità di un reato commesso a vantaggio della società stessa da parte di una persona finisca operante all’interno della società stessa.
Qualora un soggetto operante in una società commetta uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 a vantaggio della società stessa, la società potrà essere condannata e subire una delle sanzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001.
Sulla base del D.Lgs. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.
Scopri tutte le caratteristiche ed i contenuti di PROCEDURE 231.
Il pacchetto documentale per una facile implementazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Contiene il Manuale, il Codice Etico, la Parte Generale e Parte Speciale, le Procedure gestionali e di controllo, il Regolamento OdV, l’Analisi dei rischi per articolo e per processo, la Checklist, la Sezione interviste e Modulistica e Allegati di supporto.
Il pacchetto è inoltre corredato da una Guida che illustra i passi da compiere per sviluppare il modello organizzativo 231 attraverso i documenti contenuti all’interno di esso.
→ Scopri come è fatto un sistema di gestione D.Lgs. 231/01
Con l’espressione “la 231” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.
Nessuna azienda è obbligata a dotarsi preventivamente di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, tuttavia, essere conformi è uno strumento di tutela per ridurre il rischio di sanzioni per uno dei reati previsti dal decreto.
Dal punto di vista giuridico il Modello 231 non è obbligatorio e le imprese che non lo adottano non si espongono a sanzioni.
Tuttavia, rimane la responsabilità dell’impresa (con le relative sanzioni o interdizioni) in caso di illeciti realizzati da amministratori e dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’impresa.
Il rapido e continuo aumento dei reati presupposto ( reati previsti nei vari articoli del D.Lgs 231/01 ad es. Art.24, 24-bis,25, fino all’ultimo 25-duodevicies ) ha reso inoltre elevato il rischio per molte aziende che prima si ritenevano poco esposte al problema.
Il programma di conformità ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo con funzioni di prevenzione e contrasto all’interno dell’azienda o ente in genere nei confronti dei reati sanzionati dalla 231, non è obbligatorio.
Essere conformi è, piuttosto, un’opportunità che la 231 concede alle aziende o enti in genere per poter ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere per uno dei reati sanzionati dalla 231 medesima.
In altre parole, l’azienda o ente in genere che ha intrapreso il programma di conformità alla 231 ha uno strumento difensivo in più nell’ipotesi di contestazione di un reato: invocare la propria diligenza organizzativa per richiedere l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231.
Il D.Lgs. 231/2001 introduce pertanto la nuova “responsabilità amministrativa” in realtà assai simile a quella penale della persona fisica, a carico dell’ente (che starà in giudizio attraverso il legale rappresentante, o altro procuratore se il primo è sotto processo per il reato presupposto 231) che va ad aggiungersi a quella tradizionale della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.
Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell’Ente (ma può portare anche alla revoca dell’autorizzazione necessaria per svolgere l’attività o al commissariamento giudiziale dell’ente) e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.
ll legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre) nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.